Rentri Gruppo Porcarelli

RENTRI: il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis sopracitato, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed entrato in vigore il 15 giugno 2023 disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tale regolamento definisce i modelli ed i format relativi sia al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sia al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi.

L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Si rimanda al sito ufficiale www.rentri.gov.it dove è possibile trovare le prime informazioni utili relativamente all’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Calendario per l’iscrizione al RENTRI

Il regolamento entrato in vigore in data 15 giugno 2023 prevede l’iscrizione al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, secondo il seguente calendario:

Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025Dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026
– Impianti di trattamento rifiuti;
– Trasportatori di rifiuti;
– Commercianti/intermediari di rifiuti;
– Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
– Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
– Delegati (ad es. associazioni imprenditoriali).
– Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
– Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).
– Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
– Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.
Fonte: RENTRI_MODULO_I.pdf

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

Cosa cambia?

A partire dal 13 febbraio 2025 cambieranno per tutte le aziende i modelli di formulario di identificazione rifiuti (FIR) e del registro cronologico di carico e scarico; di conseguenza gli attuali modelli non saranno più utilizzabili.

Per i soggetti iscritti al RENTRI diventerà obbligatoria la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico (a partire dal 13 febbraio 2025) e dei formulari di identificazione rifiuto (dal 13 febbraio 2026) con le seguenti tempistiche:

CategoriaIscrizione al RENTRITenuta registri in formato digitaleEmissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali*dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025dal 13/02/2025dal 13/02/2026
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >10 dipendenti*dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendentidal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
*rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

Vidimazione del nuovo modello di registro carico e scarico rifiuti in formato digitale

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Vidimazione del nuovo modello di registro carico e scarico rifiuti in formato cartaceo

Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI (www.rentri.gov.it), il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di Commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59. Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Rientrano in questa situazione:

  • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
    Rientra in questa fattispecie sia l’ente che l’impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I soggetti produttori che avessero la necessità di vidimare un registro cartaceo (nuovo modello) entro la data del 13 febbraio 2025 possono inviare una richiesta compilando il nostro modulo contatti (cliccando qui) per incaricare la nostra Azienda ad espletare tale servizio.

Come informarsi adeguatamente sul RENTRI

Sul portale è già possibile lavorare in ambiente “DEMO” (www.rentri.gov.it/demo) per testare le funzionalità del nuovo sistema. Riportiamo di seguito i link delle slide ufficiali del Ministero dove sono riassunti gli obblighi per i produttori di rifiuti, le scadenze per la registrazione e le funzionalità del nuovo sistema:

  • Rentri e modalità operative (Modulo 1): clicca qui
  • Le applicazioni Rentri per l’iscrizione, l’emissione dei FIR cartacei e l’utilizzo dei servizi di supporto (Modulo 2): clicca qui
  • Soggetti obbligati e procedura per l’iscrizione al Rentri: clicca qui
  • FIR e Registri di carico e scarico, nuove regole per la compilazione e tenuta e utilizzo dei servizi di supporto: clicca qui

Per ogni dubbio suggeriamo di consultare la sezione “Supporto” del portale (www.rentri.gov.it/supporto) e scaricare la normativa di riferimento (www.rentri.gov.it/normative). Inoltre, è possibile scaricare il “Vademecum digitale per imprese e associazioni – Una guida agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati in previsione dell’entrata in vigore del RENTRI” disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Hai bisogno di assistenza per il RENTRI?

Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, è a vostra disposizione per supportare l’adeguamento normativo. Per maggiori informazioni:

Rifiuti pericolosi: caratteristiche e HP di pericolo

I rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. Essi vengono identificati attraverso codici EER che sono costituiti da 3 coppie di numeri:

  1. La prima coppia (Classe) identifica il settore di attività da cui deriva il rifiuto;
  2. La seconda coppia (Sottoclasse) identifica il processo produttivo di provenienza del rifiuto;
  3. La terza coppia (Categoria) identifica il nome del rifiuto.

La classificazione dei rifiuti deve essere effettuata sulla base delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con Delibera n. 105/2021 ed è sempre a cura del produttore del rifiuto.

Rifiuti pericolosi e HP di pericolo

Per rifiuto pericoloso si intende un rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del Testo Unico Ambientale (T.U.A. D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e di seguito riportate:

HP1 “Esplosivo”: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.
HP2 “Comburente”: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.
HP3 “Infiammabile”: Rifiuto liquido infiammabile rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l’aria; Rifiuto solido infiammabile rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; Rifiuto gassoso infiammabile rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l’aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; Rifiuto idroreattivo rifiuto che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; Altri rifiuti infiammabili aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
HP4 “Irritante — Irritazione cutanea e lesioni oculari”: rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”: rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un’esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all’aspirazione.
HP6 “Tossicità acuta”: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all’esposizione per inalazione.
HP7 “Cancerogeno”: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l’incidenza.
HP 8 “Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
 HP 9 “Infettivo”: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell’uomo o in altri organismi viventi.
HP 10 “Tossico per la riproduzione”: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
HP 11 “Mutageno”: rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
 HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido.
 HP 13 “Sensibilizzante”: rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all’origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
HP 14 “Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
 HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

Come gestire correttamente i rifiuti pericolosi?

Per la corretta gestione dei rifiuti pericolosi occorre un autocarro iscritto presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, quando previsto, autorizzato al trasporto secondo le normative ADR con autisti qualificati ed in possesso del patentino. La nostra Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, dispone di mezzi di diverse tipologie a seconda della pericolosità e della tipologia di rifiuto da trasportare. Contattaci per maggiori informazioni, cliccando qui.

Dall’economia lineare all’economia circolare: il piano d’azione europeo

L’economia circolare, evoluzione di quella lineare, è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e prodotti esistenti il più a lungo possibile.

Con l’economia lineare, invece, si estraggono materie prime che vengono trasformate in un prodotto, il quale viene gettato via dopo l’uso, con il principio di: prendi – produci – smaltisci. Tale approccio non è sostenibile nel lungo periodo ed è per questo che il sistema nazionale ed internazionale sta attuando una serie di provvedimenti per passare a quella che viene definita economia circolare. Un concetto che mira ad una maggior sostenibilità ambientale attraverso l’allungamento della vita utile dei prodotti e a un riciclo che re-immetta in produzione le materie prime seconde, ricavate da scarti e rifiuti del primo ciclo produttivo. L’economia circolare, quindi, segue il principio di: ridurre – riutilizzare – riciclare.

Perché è necessaria la transizione verso un’economia circolare?

Ci troviamo di fronte ad un aumento della domanda di materie prime e, allo stesso tempo, ad una scarsità delle risorse: molte delle materie prime e delle risorse essenziali per l’economia sono limitate, ma la popolazione mondiale continua a crescere e di conseguenza aumenta anche la richiesta di tali risorse finite, causando una dipendenza da altri Paesi.

Inoltre, è fondamentale sottolineare l’impatto sul clima: i processi di estrazione e utilizzo delle materie prime producono un grande impatto sull’ambiente e aumentano il consumo di energia e le emissioni di anidride carbonica (CO2). Al momento la produzione dei materiali che utilizziamo ogni giorno è responsabile del 45% delle emissioni di CO2.

Come specificato nel “Progetto di relazione sul nuovo piano d’azione per l’economia circolare (2020/2077(INI))”, la transizione verso un’economia più circolare può portare numerosi vantaggi, tra cui:

  • Riduzione della pressione sull’ambiente;
  • Più sicurezza circa la disponibilità di materie prime;
  • Aumento della competitività;
  • Impulso all’innovazione e alla crescita economica (un aumento del PIL dello 0,5%);
  • Incremento dell’occupazione – si stima che nell’UE, grazie all’economia circolare, potrebbero esserci 700.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030.

Green Deal Europeo

Il Green Deal europeo è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l’Unione Europea sulla strada di una transizione ecologica con l’obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il pacchetto di azioni che compongono il Green Deal europeo si articola su una strategia ampia e dettagliata che coinvolge settori specifici e macro-aree. Il primo obiettivo è stabilito per il 2030, anno in cui la riduzione delle emissioni di gas serra nell’Unione dovrà essere almeno del 55% rispetto ai livelli registrati nel 1990: si tratta di un obiettivo stabilito giuridicamente per cui, quella di raggiungere la neutralità climatica, non è solo un’intenzione politica ma un vero obbligo giuridico per l’intera Unione.

Il regolamento prevede, infatti, che fino al 2050 il ritmo della riduzione delle emissioni sarà sistematico e cadenzato per garantire prevedibilità nel lungo tempo e una transizione verde efficiente ed equa che indirizzi verso la neutralità climatica.

Per far sì che ciò avvenga, la Commissione prevede di:

  • Investire in tecnologie che rispettano l’ambiente; 
  • Promuovere l’impiego di energie rinnovabili per decarbonizzare il settore energetico;
  • Ripristinare gli ecosistemi degradati e allargare sempre di più le aree terrestri e marine protette;
  • Ridurre l’uso dei pesticidi;
  • Favorire la sostenibilità della produzione alimentare;
  • Sostenere l’industria attraverso l’innovazione affinché sia motore di cambiamento e crescita;
  • Realizzare prodotti di uso comune con un minor impatto ambientale;
  • Incentivare una costruzione edilizia con prestazione energetica efficiente;
  • Introdurre forme di trasporto pulite ed economiche.
RENTRI

RENTRI: le scadenze per l’iscrizione

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

In particolare, il RENTRI consente di:

  • mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Decreto 4 aprile 2023, n. 59: il regolamento che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI. In particolare, vengono definiti:

  • i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Tabella scadenze

Di seguito riportiamo la tabella delle scadenze del RENTRI illustrata nel primo decreto direttoriale – il n. 97 del 22 settembre 2023 

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:Data (art. 13, comma 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a)a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitaleData per la tenuta in formato
digitale del registro di carico e scarico
(art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitaleData per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale
(art. 7, comma 8)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)a decorrere dal 13 febbraio 2026

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

MUD 2024

MUD 2024: TERMINE FISSATO PER IL 1° LUGLIO 2024

Il MUD 2024, approvato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, sarà utilizzato per le dichiarazioni ambientali riferite all’anno 2023.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che tale data coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero il 1° luglio 2024.

Quali sono le novità del MUD 2024?

Le modifiche apportate al modello vigente, come specificato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.

In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare
agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario
modificare il modello vigente al fine di:

  • Introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto
    previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
  • Inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di
    materiale: plastica, metalli e gomma;
  • Aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF
    e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  • Chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità
    Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.

A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:

  • Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
    • Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
    • Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
    • Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
  • Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
  • Sezione STIP è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.

Hai bisogno di assistenza per la compilazione del MUD 2024?

Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, offre ai propri clienti il servizio di compilazione annuale della denuncia dei rifiuti prodotti e/o smaltiti. per maggiori informazioni (clicca qui).

Chi deve provvedere alla denuncia dei rifiuti? Approfondisci qui.

Team logistica ambientale - spezia bike

Team Logistica Ambientale – Spezia Bike: come sta proseguendo la stagione 2023 dei ragazzi?

Si è aperta in Emilia-Romagna la stagione del Team Logistica Ambientale – Spezia Bike con una squadra composta da sette allievi, un settore giovanissimi e un unico under 23 sotto la guida esperta di Marco Caruso e Ermenegildo Pagliaroli, con la supervisione dell’ex professionista Alessandro Spezialetti.

Una realtà mista tra Abruzzo e Lazio, quella del Team Logistica Ambientale – Spezia Bike, che ha come scopo principale l’avvicinamento al ciclismo di adolescenti e bambini.

Dopo le prime gare di marzo e aprile, che hanno messo i ragazzi a dura prova, le vittorie non sono tardate ad arrivare. Infatti, a fine aprile ci sono state due top ten che hanno visto Bagagli sesto ad Alatri e la coppia Rufo e Piccione noni al Porto Sant’Elpidio. A chiudere il mese di aprile c’è stato il Trofeo Liberazione in cui i nostri corridori hanno terminato la gara in quattro nel gruppo di testa e Mattia Chinellato alla fine è stato il primo tra gli atleti di primo anno e primo tra i corridori laziali.

Dopo diversi piazzamenti, è Rufo che regala il primo podio della stagione al Team Logistica Ambientale – Spezia Bike, entrando nella fuga decisiva e termina al terzo posto a Castelchiodato.

Maggio vede i ragazzi del team laziale/ abruzzese come protagonisti in diverse gare ma alla fine manca il risultato, chiude questo mese il piccolo Jacopo Chinellato vincendo su via dei Fori Imperiali nello splendido contesto dell’ultima tappa del Giro d’Italia.

La scia positiva di vittorie non tarda ad arrivare, infatti, i primi giorni di giugno vedono vincitore Mattia Chinellato in due gare: ad Aprilia e al Trofeo Klimabus. Si conclude, infine, il mese di giugno con la vittoria di Bagaglini nella Kermesse di Tolentino ed un secondo posto per Chinellato in Abruzzo.

Pieni d’orgoglio, auguriamo ai ragazzi del team di continuare a collezionare vittorie, ma soprattutto di divertirsi, per concludere al meglio la stagione 2023.

MUD 2023

MUD 2023

Il MUD 2023, approvato con il D.P.C.M. del 3 febbraio 2023 «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 10/03/2023, dovrà essere presentato entro l’8 luglio 2023 (i 60 giorni concessi per la ritardata presentazione scadono il 6 settembre 2023). 

Quali sono le novità del MUD 2023?                           

Le modifiche apportate nel MUD 2023, come si evince da EcoCamere, sono riassumibili in quattro punti:

  1. La sezione anagrafica, Scheda RIC – riciclaggio, è stata integrata con l’inserimento dei codici: 150106 – vetro (01), 150105 e 150106 – plastica (02), 150105 e 150106 – carta e cartone (04), 150106 – metalli (06);
  2. Nella comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è stata inserita nel modulo RT-RAEE una casella che il gestore di un impianto di trattamento RAEE dovrà barrare nel caso in cui riceva il rifiuto da un distributore. Il campo origine del rifiuto presenta tre opzioni: privati, distributori e imprese. 
  3. Nella comunicazione imballaggi, sezione consorzi, le integrazioni riguardano: scheda STIP tipologie (riquadro plastica) è stata aggiunta una voce specifica per le bottiglie in pet; scheda CONS è stata prevista per il codice 150102 l’indicazione se si tratta di bottiglie in pet;
  4. Nella comunicazione rifiuti urbani sono state inserite una precisazione e alcune integrazioni. Nelle nuove istruzioni viene chiarito che i Comuni devono considerare il dato della raccolta dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico all’interno del loro dato di raccolta. Inoltre, nella sezione Raccolta Differenziata sono state inserite: alla voce 200108, una riga per identificare la provenienza da utenze domestiche; una nuova sezione relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (norma introdotta dall’articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n.197/2021). La scheda CG invece è stata aggiornata in base a quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determina ARERA N.2 DRIF/2021. Infine, viene specificato che, nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.

Chi deve provvedere alla denuncia dei rifiuti?

Devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell’anno precedente. In linea generale il dichiarativo è obbligatorio per:

  • I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 10 che producono: rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali (art. 184 comma 3 lett. c); rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d); rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da  abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie – art. 184 comma 3 lett. g (come modificato dal D.Lgs.116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).
  • Le imprese ed enti che svolgono attività di recupero e smaltimento rifiuti;
  • I soggetti che esercitano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi;
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Come specificato nell’articolo relativo alle scadenze dello scorso anno, il MUD si articola in sei Comunicazioni, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70,  che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello:

1. Comunicazione rifiuti composta da sezione rifiuti e dalla sezione intermediazione;
2. Comunicazione veicoli fuori uso;
3. Comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
6. Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.

Ci sono sanzioni per la mancata o ritardata presentazione della dichiarazione MUD?

L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che: 

1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Hai bisogno di assistenza per la compilazione del MUD 2023?

Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, grazie ad un team di esperti offre il servizio di Assistenza Ambientale. L’assistenza da parte del nostro personale spazia su diverse attività, tra queste vi è la compilazione annuale della denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti. Contattaci per maggiori informazioni (clicca qui).

ISO 9001 Gruppo Porcarelli

ISO 9001: sistema di gestione della qualità

L’ISO 9001 è lo standard che fornisce i requisiti minimi per i Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ) ed è volta al miglioramento continuo e constante di organizzazioni di aziende di qualunque dimensione o settore. Tale standard, infatti, è il più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità a livello internazionale. Basti pensare che più di un milione di aziende sono oggi certificate secondo questa norma in 170 Paesi diversi. Tale norma è stata aggiornata nel 2015 per questo la denominazione corrente è ISO 9001:2015. L’ultima versione si basa sulla High Level Structure (HLS) dell’ISO, l’insieme di dieci clausole su cui si basano tutti gli standard ISO, garantendo le stesse caratteristiche di tutti i sistemi di gestione più comuni. Ciò consente una maggiore integrazione con diverse categorie di sistema, come l’ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro e delle informazioni.

In breve, la ISO 9001:

  • Stabilisce i criteri per un sistema di gestione della qualità che si concentra sull’efficacia dei processi della qualità, aiutando le aziende a lavorare in modo più efficiente e a ridurre gli errori nei prodotti e servizi.
  • Promuove l’adozione di un approccio ai processi basato sull’analisi dei rischi, enfatizzando i requisiti, il valore aggiunto, le prestazioni, l’efficacia dei processi ed il miglioramento continuo attraverso misurazioni oggettive. 

Il valore aggiunto dell’ISO 9001

Come per la ISO 14001, il conseguimento della norma ISO 9001 è vantaggioso sotto molti punti di vista. Tale certificazione, infatti, aiuta le organizzazioni a sviluppare e migliorare le proprie prestazioni, oltre a dimostrare elevati livelli di qualità del servizio a potenziali clienti.  Offre, inoltre, maggiore visibilità e trasparenza verso i mercati di riferimento, ed è spesso richiesta come prerequisito o requisito preferenziale in sede di gare di appalto.

Per quanto riguarda il miglioramento economico dell’azienda, la certificazione ISO 9001 consente un maggiore controllo dei costi, la riduzione degli sprechi e l’aumento della produttività e dell’efficacia dei processi interni, con la conseguente riduzione di inefficienze.

Infatti, un’azienda certificata ISO 9001:

  • ha predisposto un sistema di gestione della qualità adeguato per i suoi prodotti e processi;
  • analizza e comprende le esigenze e le attese dei clienti nonché i requisiti cogenti applicabili ai propri prodotti/servizi;
  • garantisce che le caratteristiche del prodotto/ servizio siano state definite in modo da soddisfare i requisiti del cliente;
  • ha determinato e sta gestendo i processi necessari per finalizzare i risultati attesi;
  • ha garantito la disponibilità delle risorse necessarie per il supporto alle attività e al monitoraggio dei suddetti processi;
  • ha implementato un efficace ciclo di verifiche ispettive interne ed il riesame da parte della direzione;
  • sta monitorando, misurando e migliorando in modo continuo l’efficacia del suo sistema di gestione della qualità.

Altri vantaggi di un sistema di gestione della qualità ISO 9001:

  • Miglioramento della credibilità e dell’immagine

La ISO 9001 è divenuta la base per la realizzazione di sistemi qualità a livello internazionale, sostituendo diversi altri requisiti pubblicati in passato. Avere un SGQ basato sulla 9001 è spesso un requisito richiesto sia da aziende che ricercano fornitori qualificati sia in sede di partecipazione a gare d’appalto. Pertanto, conseguire la certificazione ISO 9001 è un potente strumento di marketing.

  • Miglioramento della soddisfazione del cliente

Tra i principi della gestione per la qualità che costituiscono i fondamenti dei requisiti della ISO 9001 vi è il miglioramento della soddisfazione del cliente attraverso la pianificazione e l’impegno per raggiungere gli standard richiesti. Ciò comporta una conseguente fidelizzazione dei clienti.

Tutte le società del Gruppo Porcarelli sono dotate della ISO 9001:2015:

amianto gruppo porcarelli

LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO: INTERVISTA AL RESPONSABILE MARIO GAGLIANO

Per diversi anni il rischio di esposizione alle fibre di amianto è stato associato solo ai lavoratori del settore; solo a partire dagli anni Ottanta l’attenzione si è spostata sulle esposizioni non professionali e sulla possibilità di considerare l’amianto un contaminante ambientale. Ma quali sono i rischi associati all’esposizione da amianto e quali sono le caratteristiche che ci consentono di individuare un possibile manufatto contaminato? Ne parliamo con il nostro responsabile del settore amianto Mario Gagliano.

  • Partiamo dal suo ruolo in Gruppo Porcarelli.

Lavoro in Gruppo Porcarelli da dodici anni e sono il responsabile del settore amianto della Logistica Ambientale, società di servizi del gruppo. Con l’impiego di una squadra riusciamo a gestire circa 250 cantieri all’anno. Ci occupiamo prevalentemente della rimozione di:

  • Lastre e pannelli di copertura;
  • Tamponature perimetrali;
  • Cassoni, vasi d’espansione e serbatoi idrici;
  • Canne fumarie, colonne di esalazione e di aerazione, sfiatatoi e terminali;
  • Tubazioni, colonne di scarico e discendenti.
  • Cos’è l’amianto e quali sono i campanelli di allarme che permettono l’individuazione di questo materiale?

L’amianto è una fibra minerale presente in natura ed è stata ampiamente utilizzata in Italia. Nato nel 1901 dall’austriaco Ludwig Hatschek che brevetta il cemento-amianto, venne denominato eternit, con riferimento al latino aeternitas, «eternità», per rimarcarne la sua elevata resistenza. Essendo un materiale fibroso, flessibile, fonoassorbente, resistente al fuoco e dal basso costo, l’amianto, per le sue caratteristiche performanti, veniva usato per realizzare migliaia di prodotti di uso industriale e civile, soprattutto nell’ambito edilizio. Infatti, anche se negli anni Sessanta ricerche condotte mostrarono che la polvere di amianto provocasse asbestosi ed il mesotelioma pleurico, le fabbriche continuarono a produrre manufatti sino al 1986, con drammatiche conseguenze per la salute degli operai.

La caratteristica più pericolosa di questo materiale è da ricercare nei minerali di amianto, che hanno la caratteristica di sfaldarsi e ridursi in fibre molto sottili con la conseguente possibilità di essere inalate causando, così, gravi patologie ai soggetti interessati. Per questo motivo con la Legge 257/1992 è stato introdotto il divieto prima alla produzione e poi all’utilizzo dell’amianto.

I minerali interessati dalle limitazioni di cui sopra sono le varietà fibrose del:

  • Crisotilo (tipo del Serpentino – amianto bianco – CAS 12001-29-5);
  • Amosite (Anfibolo – amianto bruno – CAS 12172-73-5);
  • Crocidolite (Anfibolo – amianto blu – CAS 12001-28-4);
  • Tremolite (Anfibolo – CAS 14567-73-8);
  • Antofillite (Anfibolo – CAS 77536-67-5);
  • Actinolite (Anfibolo – CAS 12172-67-7).

Il crisotilo è la tipologia maggiormente utilizzata ma, in generale, sono le prime tre tipologie quelle più diffuse e ancora impiegate in diverse regioni del mondo.

Per l’individuazione visiva dell’amianto consiglio di rivolgersi ad esperti del settore che, tramite campionamento del manufatto e analisi chimiche, riescono a dare un riscontro puntuale del materiale prelevato. Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche che possono far scattare un campanello di allarme:

1.Anno di produzione.

Se l’anno di produzione di tettoie, canne fumarie e serbatoi idrici è anteriore al 1992, c’è una elevata possibilità che ci sia la presenza di amianto.

2. Mancanza di marchio “ecologico”.

Dopo il 1992 la realizzazione dei manufatti è stata effettuata con il fibrocemento ecologico, un materiale non nocivo, riconoscibile tramite marchio.

3. Lesioni significative.

Per le canne fumarie, ad esempio, si nota che le estremità sono gravemente danneggiate dall’eccessivo calore.

4. Marchi di fabbriche produttrici di amianto.

Tra le aziende più conosciute nella produzione di manufatti ed estrazione di amianto riportiamo: Eternit, Fibronit, Eternit Siciliana, Amiantifera e Stabilimento di Balangero, Stabilimento di Casal Monferrato (il più grande in Italia), Stabilimenti di Rubiera (Reggio Emilia), Cavagnolo (Torino), Broni (Pavia) e Bari.

  • La messa al bando dell’amianto in Italia, con la legge 257/1992 che ha citato, ha determinato una proliferazione di norme che hanno regolato nel tempo vari aspetti quali le modalità per la gestione dei materiali. Ce ne può parlare?

Nonostante siano trascorsi trent’anni dalla messa al bando dell’amianto, i quantitativi di materiali contenenti amianto (MCA) presenti sul territorio italiano si aggirano intorno ai 32 milioni di tonnellate (dati CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche), gran parte dei quali sono rappresentati dai 2,5 miliardi di metri quadri di coperture, lastre ondulate o piane, in amianto.

Proprio per questo, negli anni, diverse norme hanno regolato l’operato dei vari attori presenti in questo settore. Le norme sulla prevenzione e protezione dei rischi da amianto sono contenuti nel Titolo IX del D.lgs. 81/2008, al Capo III, che si applica a tutte le attività lavorative che oggi comportano esposizione, quali la bonifica, manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti.

Le norme di prevenzione riguardano tutti i campi di possibile esposizione e, tra l’altro, comprendono obblighi relativi a:

  • modalità per la rimozione;
  • manutenzione dei materiali;
  • sorveglianza sanitaria;
  • smaltimento dei rifiuti;
  • formazione e informazione di lavoratori e potenziali esposti;
  • metodi di indagine e analisi oltre che bonifiche dei siti inquinati.

Grazie alla mia squadra di operatori qualificati effettuiamo la rimozione dell’amianto tramite:

  • Valutazione degli ambienti e dello stato di conservazione dei materiali in amianto oggetto di bonifica;
  • Valutazione aria-ambiente dell’eventuale presenza di fibre asbestiformi nei luoghi di bonifica;
  • Rilievi fotografici delle strutture da bonificare;
  • Campionamento ed analisi dei manufatti presso laboratori accreditati;
  • Compilazione scheda di valutazione riepilogativa;
  • Presentazione del Piano di Lavoro all’Organismo di Vigilanza territorialmente competente;
  • Corrispondenza con l’Organismo di Vigilanza per eventuali integrazioni o chiarimenti;
  • Predisposizione area di cantiere;
  • Incapsulamento, rimozione e stoccaggio temporaneo dell’amianto bonificato;
  • Trasporto e conferimento presso impianti autorizzati;
  • Trasmissione documentazione attestante l’avvenuta bonifica.
  • Quali sono le procedure per la valutazione del rischio associato all’esposizione da amianto?

Le patologie correlate all’amianto sono determinate dall’inalazione delle fibre con un insorgere della malattia anche dopo 30 anni dall’esposizione. Valutare i rischi, infatti, significa verificare la probabilità che queste vengano rilasciate dai materiali e successivamente inalate.

Nella valutazione del rischio per l’amianto occorre, quindi, tenere in considerazione la natura dei materiali. Ad esempio, se il manufatto risulta più friabile e deteriorato c’è una maggiore possibilità che questo possa rilasciare fibre nell’aria; se, invece, il manufatto in questione è integro non è detto che questo non possa logorarsi nel tempo anche a causa di agenti atmosferici, causando il conseguente rilascio delle fibre.

Uno dei modi più efficaci di valutare il rischio è quello di effettuare delle indagini che permettono di stabilire la concentrazione delle fibre disperse in aria. I valori di concentrazione si esprimono appunto in fibre per litro (ff/l) o fibre per centimetro cubo (ff/cc).

Come riportato dall’INAIL, per avere un’idea delle concentrazioni di riferimento si consideri che al di sotto di una tettoia in cemento amianto ci si aspetta valori inferiori a 1 ff/l, valore che può salire a qualche decina di ff/l durante una bonifica di amianto compatto fino a raggiungere qualche migliaio di ff/l durante una bonifica di materiali friabili. Nelle fabbriche in cui si producevano i materiali contenenti amianto mentre erano in esercizio si potevano raggiungere concentrazioni di decine di migliaia di ff/l.

La normativa italiana detta un limite di esposizione professionale pari a 100 ff/l medie su 8h per tutte le tipologie di fibre di amianto. Si tratta di un limite tecnico applicabile alle sole attività di bonifiche, manutenzioni e ai rarissimi casi in cui ci si espone ad amianto naturale.

  • Secondo quanto elaborato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), in Italia, tra il 2010 e il 2016, sono stati 4.410 decessi all’anno attribuibili all’esposizione da amianto. Pensa che ci sia disinformazione in merito?

Si legge che “anche una sola fibra di amianto può ammalare”: in senso statistico questa è un’affermazione esatta perché per l’amianto, come per altri cancerogeni, non esiste una soglia di esposizione che può essere definita “sicura”.

Non credo che ci sia disinformazione ma piuttosto che sia difficile rilevare la presenza di amianto, soprattutto per i non addetti ai lavori. Pertanto, il mio consiglio è di effettuare controlli di sicurezza sia quando si acquista immobili costruiti prima del 1992, sia su proprietà e/o manufatti di cui non si conosce la storia. 

Produzione CSS Gruppo Porcarelli

Il processo di produzione del CSS in impianto: intervista al Dr Antonio Covello

La produzione del CSS è regolata da vari processi che permettono la corretta commercializzazione dello stesso. Ma quali sono le corrette azioni che un impianto deve eseguire per permettere che tale processo possa avere luogo? Ne parliamo con il Dott. Antonio Covello, Responsabile degli Impianti di Roma di Porcarelli Gino & Co.

  1. Partiamo dal suo ruolo in Gruppo Porcarelli.

Lavoro con il Gruppo Porcarelli da sei anni e il mio percorso è iniziato all’interno dell’ufficio accettazione. Lo stare in contatto con i vari attori dell’impianto ha reso possibile una continua conoscenza dei rifiuti e dei processi produttivi fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di responsabile dei due impianti di Porcarelli Gino & Co. presenti su Roma. 

  1. Ci può spiegare che cosa è il CSS?

CSS è l’acronimo di Combustibile Solido Secondario, è un tipo di combustibile ottenuto dal trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi che non possono essere recuperati ulteriormente. Tali materiali vengono utilizzati come componenti nella produzione di CSS che diventa così un combustibile alternativo, in quanto la materia prima utilizzata per la sua produzione è rappresentata da quei rifiuti o scarti di lavorazione industriali altrimenti destinati in discarica o all’inceneritore. Il CSS può essere suddiviso in due principali tipologie che si differiscono per le loro caratteristiche chimico-fisiche e per il loro status giuridico in: 

  • CSS rifiuto;
  • CSS combustibile End of Waste (EoW), che ha perso la qualifica di rifiuto e viene considerato nuovo prodotto.

A seconda della combinazione di alcuni parametri si possono avere 125 tipologie di CSS rifiuto e 18 tipologie di CSS EoW.

  1. Spesso si tende a chiamare CSS tutto quello che può essere valorizzato energicamente. È così o ci sono diversi processi di lavorazione in base alla distinzione del materiale?

Non è proprio così. Un impianto molto complesso e all’avanguardia come il nostro sottopone il rifiuto a diversi processi di lavorazione interconnessi tra di loro che possono variare in base all’utilizzatore a cui è destinato il CSS e al tipo di CSS che si vuole produrre, avendo come obiettivo primario di recuperare quanta più materia possibile, ridurre al minimo gli scarti da destinare in discarica e allo stesso tempo produrre un CSS con determinate caratteristiche qualitative in modo costante nel tempo.

Il processo di produzione del nostro CSS nel nostro impianto di Roma prevede diverse fasi:

  • Cernita manuale e meccanica a terra;
  • Triturazione e riduzione dimensionale del materiale;
  • Deferrizzazione, attraverso 3 separatori elettromagnetici per il recupero dei materiali ferrosi;
  • Doppio processo di vagliatura;
  • Separazione gravimetrica mediante separatore balistico;
  • Selezione ottica per eliminare materiale non idoneo alla produzione di CSS;
  • Selezione ad induzione dei materiali non ferrosi;
  • Cernita manuale in cabina per un ulteriore recupero di materia ed eliminazione delle impurezze;
  • Doppio processo di raffinazione per adattare la pezzatura in funzione delle tecnologie degli utilizzatori finali;
  • Eventuale pressatura.
  1. Quali sono i sistemi di controllo della qualità del CSS?

Nel nostro impianto di Roma produciamo CSS EoW e due tipologie di CSS rifiuto (un CSS high quality e un CSS low quality). Su tutte le tipologie di CSS si effettuano molteplici controlli:

  • Controlli merceologici: 

Il CSS non deve contenere determinati materiali quali ad esempio vetro, metalli ferrosi e non, plastiche contenenti elevati valori di cloro che potrebbero causare ostruzioni e danni a parti degli impianti utilizzatori durante il processo produttivo. Su quest’ultimo punto faccio un banale esempio: un materiale plastico, che potrebbe sembrare ottimale per la produzione di CSS per il suo elevato potere calorifico, può non esserlo per la presenza di Polivincloruro (PVC) che ha un altissimo contenuto di cloro. Conoscere il rifiuto da mettere a monte del processo produttivo è la base per la produzione di un buon CSS.

  • Controlli dimensionali:

Contiamo diverse tipologie di utilizzatori, ognuno con caratteristiche differenti. Tra le caratteristiche da rispettare vi è quella della dimensione del rifiuto conferito. Nel nostro impianto, lungo la linea di processo per la produzione di CSS, sono presenti due raffinatori in serie a griglie variabili che ci permettono di produrre un CSS di pezzature diverse da 150 mm a 20 mm.

  • Controlli qualitativi:

Questi ultimi sono quelli dettati dalla norma di riferimento, la UNI EN ISO 21640:2021 che è andata a sostituire la norma UNI EN 15359:2011. Questi controlli vengono effettuati da personale qualificato di laboratori chimici esterni i quali, mediante analisi chimiche effettuate ad ogni lotto di produzione (massa massima del lotto 1500 Ton), va a ricercare i seguenti parametri: 

  • PCI (Potere Calorifico Inferiore), indice del valore energetico e quindi economico;
  • Contenuto di Cloro, indice del grado di aggressività sugli impianti riceventi;
  • Contenuto di Mercurio, indice della rilevanza dell’impatto ambientale.

Inoltre, si va a ricercare il contenuto di umidità e la presenza di alcuni metalli come rame, piombo, cromo etc. Per dare un’idea della mole di controlli che effettuiamo: di media l’impianto produce dalle 100.000 a 120.000 Ton di CSS all’anno che equivalgono ad una media tra i 70 e gli 80 lotti di CSS tutti analizzati singolarmente.

  1. Sono 11 anni che l’impianto Porcarelli Gino & Co. produce CSS. Come è cambiato il mercato durante questi anni?

Purtroppo, il mercato del CSS EoW stenta a decollare. A poco è valsa l’emanazione del DM del 14 febbraio 2013 n. 22, cosiddetto decreto “Clini”, che ha lo scopo di agevolare l’utilizzo del combustibile da rifiuto nella sua versione più nobile. Basti pensare che fino al 2019 (dati del Comitato di vigilanza e controllo del CSS Combustibile, istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica) il tasso di sostituzione dei carburanti tradizionali, come il carbone, con il CSS in Italia è stata prossima allo zero, molto al di sotto delle medie europee che, come riportato da Federbeton, si aggira intorno al 47,7%. Solo nel 2020 in Italia abbiamo osservato un incremento di percentuale che sfiora il 20%, mentre, ad esempio, in Germania si raggiunge quasi il 70%. Tale sostituzione costituisce una spinta significativa alla chiusura di un ciclo di rifiuti sempre più in affanno nel collocare a recupero o smaltimento le frazioni meno nobili, che non trovano spazio sul mercato del riciclo e che invece possono essere trasformate in CSS. Per questi motivi, sempre maggiori quantità di rifiuti vengono esportati all’estero con conseguenze economiche ed ambientali che potrebbero essere risparmiate gestendo gli stessi in maniera efficace nel nostro Paese. 

  1. Il nuovo impianto Eco.Ge.Ri. di Finale Emilia è partito a giugno 2022. Quali innovazioni porterà nella produzione di CSS?

Il nuovo impianto di Eco.Ge.Ri. è il fiore all’occhiello del nostro Gruppo. Abbiamo adottato le migliori tecniche innovative e tecnologie al servizio del settore con un grande obiettivo: migliorare ulteriormente l’efficienza nel recupero di materia dell’impianto, in perfetta sintonia con la gerarchia di rifiuti che prevede ed incentiva il recupero di materia e quello energetico allo smaltimento. Tenendo presente che il nostro impianto di Roma è già al di sopra della media nazionale con una percentuale di recupero superiore al 75%, l’impianto di Eco.Ge.Ri. è in grado di ridurre ulteriormente la percentuale di scarti da conferire in discarica. Riguardo le innovazioni, una delle macchine presenti lungo la linea di produzione, dopo le varie fasi di lavorazione e dopo il processo di raffinazione, è presente un lettore che mediante la spettroscopia NIR (tecnica non distruttiva che consente di analizzare virtualmente più componenti di qualsiasi matrice) ci permette di controllare i principali parametri qualitativi del CSS ovvero:

  • contenuto di cloro;
  • contenuto di umidità;
  • potere calorifico. 

Questi processi ci consentono di correggere possibili errori durante il ciclo produttivo, garantendo così uno scarto minimo.

  1. Cosa direbbe a chi è ancora restio all’utilizzo del CSS in sostituzione al carbon fossile?

La produzione e l’utilizzo del CSS comporta una serie di vantaggi significativi che riguardano anzitutto la salvaguardia del patrimonio ambientale. La generazione e l’utilizzo del combustibile solido secondario riduce:

  • il consumo delle risorse ambientali;
  • la dipendenza dal combustibile fossile; 
  • le emissioni di diossido di carbonio; 
  • le quantità di rifiuti destinati alle discariche. 

A questi benefici aggiungiamo quelli di natura economica con risparmio sui costi relativi all’acquisto di combustibile e materie prime. Inoltre, una maggiore sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e sullo sviluppo di tecnologie per la realizzazione di impianti per il trattamento ed il riciclo dei rifiuti potrebbe essere la chiave di volta per superare il gap sociale creato sul CSS. 

Concludo dicendo che in un periodo storico come questo, in cui l’approvvigionamento energetico appare difficoltoso a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, e dove l’Italia si trova a dover cercare nuove risorse per allentare la presa che le forniture russe esercitano sul nostro Paese, tra le possibili soluzioni c’è anche l’utilizzo di maggiori quantità di CSS.