La bonifica dei siti contaminati è un procedimento complesso, nel quale sono coinvolti aspetti tecnici, normativi, ambientali, economici e sociali. Il ripristino delle aree è una questione legata alla salute umana, alla tutela degli ecosistemi e anche un’opportunità di recupero e valorizzazione di aree degradate. Spesso non è facile né veloce l’applicazione del principio “chi inquina paga” e molte bonifiche si sono trovate ferme per lungo tempo.
Proprio per questo la normativa si è adeguata ad agevolare le attività di bonifica. Infatti, con la legge n.120 dell’11 settembre 2020 (conversione del cosiddetto decreto Semplificazioni) sono stati affrontati alcuni dei temi più urgenti a livello di procedure di bonifica. I temi più complessi, come ad esempio la modifica di allegati tecnici del Testo unico ambientale, sono stati delegati al Governo e quindi al Ministero della Transizione ecologica tramite la Direzione generale risanamento ambientale.
Con questo decreto sono state definite delle procedure per una più rapida esecuzione delle attività di indagine circa lo stato di potenziale contaminazione attraverso una speciale procedura “ristretta”. Ciò ha consentito ai soggetti interessati al riutilizzo e alla valorizzazione dell’area, di presentare congiuntamente sia gli esiti della caratterizzazione sia quelli dell’analisi di rischio. Tra le semplificazioni è presente anche la possibilità di rilasciare il certificato di avvenuta bonifica anche per la sola matrice suolo, per quei casi in cui sia riscontrata l’impossibilità di interferenza con le acque sotterranee.
Decreto Semplificazioni bis del 29 luglio 2021 n. 108
Con l’introduzione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato necessario l’inserimento di modifiche normative votate al raggiungimento degli obiettivi poste dal Governo. Ciò si è tradotto nel più recente decreto semplificazioni convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108. Tra le novità di maggior rilievo, ci sono snellimenti procedurali negli iter amministrativi, come la certificazione di avvenuta bonifica anticipata per specifiche matrici ambientali nei casi in cui gli obiettivi per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda. Inoltre, sono state introdotte modifiche volte a facilitare la realizzazione di progetti che non dovranno più richiedere la preventiva autorizzazione del Ministero della Transizione ecologica qualora essi non presentino rischi sanitari o ambientali.
Un altro tema, nel quale sono stati fatti molti passi avanti, è quello dei cosiddetti siti orfani, aree da bonificare per le quali il responsabile della contaminazione non è individuabile o non sia possibile imputargli i costi della bonifica. Per incentivare azioni virtuose sono stati stanziati 500 milioni di euro. L’obiettivo è di riqualificare i siti inquinati affinché, oltre ai benefici in termini di tutela del capitale naturale e riduzione degli impatti sulla biodiversità, possano rappresentare una risorsa per lo sviluppo economico favorendo il riuso del suolo e il reinserimento dei siti bonificati nel mercato immobiliare.
L’intervento normativo punta oggi, quindi, a semplificare e ad agevolare le procedure con l’effetto di consentire l’avvio di nuove attività, anche commerciali, mantenendo però al tempo stesso le garanzie esistenti a tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente.
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