Rentri Gruppo Porcarelli

RENTRI: il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis sopracitato, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed entrato in vigore il 15 giugno 2023 disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tale regolamento definisce i modelli ed i format relativi sia al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sia al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi.

L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Si rimanda al sito ufficiale www.rentri.gov.it dove è possibile trovare le prime informazioni utili relativamente all’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Calendario per l’iscrizione al RENTRI

Il regolamento entrato in vigore in data 15 giugno 2023 prevede l’iscrizione al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, secondo il seguente calendario:

Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025Dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026
– Impianti di trattamento rifiuti;
– Trasportatori di rifiuti;
– Commercianti/intermediari di rifiuti;
– Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
– Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
– Delegati (ad es. associazioni imprenditoriali).
– Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
– Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).
– Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
– Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.
Fonte: RENTRI_MODULO_I.pdf

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

Cosa cambia?

A partire dal 13 febbraio 2025 cambieranno per tutte le aziende i modelli di formulario di identificazione rifiuti (FIR) e del registro cronologico di carico e scarico; di conseguenza gli attuali modelli non saranno più utilizzabili.

Per i soggetti iscritti al RENTRI diventerà obbligatoria la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico (a partire dal 13 febbraio 2025) e dei formulari di identificazione rifiuto (dal 13 febbraio 2026) con le seguenti tempistiche:

CategoriaIscrizione al RENTRITenuta registri in formato digitaleEmissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali*dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025dal 13/02/2025dal 13/02/2026
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >10 dipendenti*dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendentidal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
*rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

Vidimazione del nuovo modello di registro carico e scarico rifiuti in formato digitale

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Vidimazione del nuovo modello di registro carico e scarico rifiuti in formato cartaceo

Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI (www.rentri.gov.it), il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di Commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59. Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Rientrano in questa situazione:

  • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
    Rientra in questa fattispecie sia l’ente che l’impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I soggetti produttori che avessero la necessità di vidimare un registro cartaceo (nuovo modello) entro la data del 13 febbraio 2025 possono inviare una richiesta compilando il nostro modulo contatti (cliccando qui) per incaricare la nostra Azienda ad espletare tale servizio.

Come informarsi adeguatamente sul RENTRI

Sul portale è già possibile lavorare in ambiente “DEMO” (www.rentri.gov.it/demo) per testare le funzionalità del nuovo sistema. Riportiamo di seguito i link delle slide ufficiali del Ministero dove sono riassunti gli obblighi per i produttori di rifiuti, le scadenze per la registrazione e le funzionalità del nuovo sistema:

  • Rentri e modalità operative (Modulo 1): clicca qui
  • Le applicazioni Rentri per l’iscrizione, l’emissione dei FIR cartacei e l’utilizzo dei servizi di supporto (Modulo 2): clicca qui
  • Soggetti obbligati e procedura per l’iscrizione al Rentri: clicca qui
  • FIR e Registri di carico e scarico, nuove regole per la compilazione e tenuta e utilizzo dei servizi di supporto: clicca qui

Per ogni dubbio suggeriamo di consultare la sezione “Supporto” del portale (www.rentri.gov.it/supporto) e scaricare la normativa di riferimento (www.rentri.gov.it/normative). Inoltre, è possibile scaricare il “Vademecum digitale per imprese e associazioni – Una guida agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati in previsione dell’entrata in vigore del RENTRI” disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Hai bisogno di assistenza per il RENTRI?

Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, è a vostra disposizione per supportare l’adeguamento normativo. Per maggiori informazioni:

RENTRI

RENTRI: le scadenze per l’iscrizione

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

In particolare, il RENTRI consente di:

  • mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Decreto 4 aprile 2023, n. 59: il regolamento che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI. In particolare, vengono definiti:

  • i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Tabella scadenze

Di seguito riportiamo la tabella delle scadenze del RENTRI illustrata nel primo decreto direttoriale – il n. 97 del 22 settembre 2023 

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:Data (art. 13, comma 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a)a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitaleData per la tenuta in formato
digitale del registro di carico e scarico
(art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitaleData per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale
(art. 7, comma 8)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)a decorrere dal 13 febbraio 2026

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

MUD 2024

MUD 2024: TERMINE FISSATO PER IL 1° LUGLIO 2024

Il MUD 2024, approvato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 52 del 2 marzo 2024, sarà utilizzato per le dichiarazioni ambientali riferite all’anno 2023.

In base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n.70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 30 giugno 2024. In considerazione del fatto che tale data coincide con un giorno festivo, il citato termine viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero il 1° luglio 2024.

Quali sono le novità del MUD 2024?

Le modifiche apportate al modello vigente, come specificato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.

In particolare, per garantire ad ISPRA l’acquisizione delle necessarie informazioni per ottemperare
agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di rifiuti, si è reso necessario
modificare il modello vigente al fine di:

  • Introdurre i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto
    previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
  • Inserire le voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di
    materiale: plastica, metalli e gomma;
  • Aggiornare le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF
    e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
  • Chiarire che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità
    Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.

A tal fine, sono state implementate le seguenti sezioni:

  • Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
    • Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
    • Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
    • Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all’aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;
  • Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi è stata modificata al fine di rendere pienamente conforme quanto richiesto alle disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.
  • Sezione STIP è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.

Hai bisogno di assistenza per la compilazione del MUD 2024?

Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, offre ai propri clienti il servizio di compilazione annuale della denuncia dei rifiuti prodotti e/o smaltiti. per maggiori informazioni (clicca qui).

Chi deve provvedere alla denuncia dei rifiuti? Approfondisci qui.

MUD 2023

MUD 2023

Il MUD 2023, approvato con il D.P.C.M. del 3 febbraio 2023 «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 10/03/2023, dovrà essere presentato entro l’8 luglio 2023 (i 60 giorni concessi per la ritardata presentazione scadono il 6 settembre 2023). 

Quali sono le novità del MUD 2023?                           

Le modifiche apportate nel MUD 2023, come si evince da EcoCamere, sono riassumibili in quattro punti:

  1. La sezione anagrafica, Scheda RIC – riciclaggio, è stata integrata con l’inserimento dei codici: 150106 – vetro (01), 150105 e 150106 – plastica (02), 150105 e 150106 – carta e cartone (04), 150106 – metalli (06);
  2. Nella comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è stata inserita nel modulo RT-RAEE una casella che il gestore di un impianto di trattamento RAEE dovrà barrare nel caso in cui riceva il rifiuto da un distributore. Il campo origine del rifiuto presenta tre opzioni: privati, distributori e imprese. 
  3. Nella comunicazione imballaggi, sezione consorzi, le integrazioni riguardano: scheda STIP tipologie (riquadro plastica) è stata aggiunta una voce specifica per le bottiglie in pet; scheda CONS è stata prevista per il codice 150102 l’indicazione se si tratta di bottiglie in pet;
  4. Nella comunicazione rifiuti urbani sono state inserite una precisazione e alcune integrazioni. Nelle nuove istruzioni viene chiarito che i Comuni devono considerare il dato della raccolta dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico all’interno del loro dato di raccolta. Inoltre, nella sezione Raccolta Differenziata sono state inserite: alla voce 200108, una riga per identificare la provenienza da utenze domestiche; una nuova sezione relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (norma introdotta dall’articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n.197/2021). La scheda CG invece è stata aggiornata in base a quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determina ARERA N.2 DRIF/2021. Infine, viene specificato che, nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.

Chi deve provvedere alla denuncia dei rifiuti?

Devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell’anno precedente. In linea generale il dichiarativo è obbligatorio per:

  • I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  • I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 10 che producono: rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali (art. 184 comma 3 lett. c); rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d); rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da  abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie – art. 184 comma 3 lett. g (come modificato dal D.Lgs.116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).
  • Le imprese ed enti che svolgono attività di recupero e smaltimento rifiuti;
  • I soggetti che esercitano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi;
  • I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Come specificato nell’articolo relativo alle scadenze dello scorso anno, il MUD si articola in sei Comunicazioni, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70,  che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello:

1. Comunicazione rifiuti composta da sezione rifiuti e dalla sezione intermediazione;
2. Comunicazione veicoli fuori uso;
3. Comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
6. Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.

Ci sono sanzioni per la mancata o ritardata presentazione della dichiarazione MUD?

L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che: 

1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Hai bisogno di assistenza per la compilazione del MUD 2023?

Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, grazie ad un team di esperti offre il servizio di Assistenza Ambientale. L’assistenza da parte del nostro personale spazia su diverse attività, tra queste vi è la compilazione annuale della denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti. Contattaci per maggiori informazioni (clicca qui).

Ecomondo 2022 Gruppo Porcarelli

Gruppo Porcarelli a Ecomondo 2022

Dall’8 all’11 novembre 2022 si è tenuta a Rimini Fiera la XXV edizione di Ecomondo, evento dedicato alla transizione ecologica. Divenuta negli anni piattaforma di riferimento nell’area euro-mediterranea per l’economia circolare, la fiera si è chiusa con un bilancio estremamente positivo:

  • +41% di presenze totali rispetto al 2021;
  • +15% sull’edizione record 2019 (pre-pandemia);
  • raddoppio dei buyer esteri da 90 Paesi;
  • 1.400 brand espositori.

Tra gli espositori abbiamo fatto capolino anche noi di Gruppo Porcarelli. Presenti presso lo stand 180 del padiglione B3, abbiamo avuto modo di incontrare clienti e partner per consolidare il rapporto commerciale già in essere. Come ogni anno, inoltre, Ecomondo è un’ottima occasione per conoscere ed esplorare nuove possibili collaborazioni. Sono stati giorni di intensa attività e coinvolgimento, che hanno visto un proficuo confronto e un interessante scambio di idee, fondamentali per le realtà del nostro settore e per l’ambiente.

Ringraziando tutti coloro che hanno reso l’edizione di Ecomondo 2022 indimenticabile, vi diamo l’arrivederci per il prossimo anno.

27° rapporto

27° Rapporto Annuale Comieco sulla raccolta differenziata di carta e cartone in Italia

Dal 27° Rapporto annuale sulla raccolta differenziata di carta e cartone è emerso che l’Italia, ancora una volta, è prima in Europa per quanto riguarda la sostenibilità. Per il secondo anno consecutivo, infatti, si è raggiunto l’obiettivo europeo del 2030 per il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici fissato all’85%, sia attraverso le raccolte differenziate comunali, sia con i flussi di imballaggi intercettati presso aziende e grandi utilizzatori.

A livello nazionale i volumi complessivi di raccolta comunale superano i 3,6 milioni di tonnellate. Per capire meglio l’incremento del 3,2%, ovvero 111 mila tonnellate, è come se si fosse aggiunta la raccolta annuale di tre regioni: Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna e Molise.

Per la prima volta la media nazionale della raccolta pro-capite supera i 60,8 Kg.

Si può affermare che questi dati ammortizzano gli effetti negativi dell’inquinamento e che quindi può contribuire indirettamente all’equilibrio climatico. Un bel segnale per la cosiddetta transizione ecologica che quindi da noi in questo settore è già realtà.

I dati saliente raccolti da Comieco riguardano:

  • 91,4% tasso di recupero degli imballaggi cellulosici;
  • 85,1% tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici; 
  • 3,6 milioni di tonnellate di carta e cartone raccolte.

Focus per macroarea

Quali sono i dati rilevanti per macroarea? Eccoli di seguito.

NORD:

Con un attivo di 36 mila tonnellate in più, nel 2021 il Nord recupera quanto perso nel 2020 e lo fa soprattutto con il contributo di +21 mila tonnellate dall’Emilia Romagna, con una raccolta pro-capite arrivata a 88,4 Kg/ab-anno. In termini di volumi assoluti è la Lombardia che con 573 mila tonnellate rappresenta da sola circa il 16% di tutta la raccolta comunale di carta e cartone nel Paese.

CENTRO:

Scendendo lungo la penisola, al centro il dato positivo sfiora le 37 mila tonnellate (+4,5%) anche in questo caso recuperando, con gli interessi, la contrazione registrata lo scorso anno. Tutte le regioni fanno un passo avanti ma emerge la Toscana che incide per quasi il 50% nella crescita dell’area, probabilmente grazie alla ripresa delle attività economiche legate al turismo.

SUD:

La palma d’oro dell’incremento percentuale spetta al Molise (+17,4%) ma è dalla Sicilia che arriva il maggior contributo in termini di volumi assoluti: 14 mila tonnellate di carta e cartone intercettate in più rispetto al 2020 e ancora ampio spazio di crescita per i prossimi anni. Il dato pro-capite del Sud (46,9 Kg/ab- anno) resta ancora inferiore alla media nazionale. La Sardegna con 60,6 Kg/ab- anno, si riconferma al primo posto tra le regioni meridionali e allineata al valore medio nazionale.

Record per il consumo interno di carta recuperata

Nel 2021 in Italia si è superato per la prima volta i 6 milioni di tonnellate (+16% rispetto al 2020). L’aumento della capacità di riciclo interna al Paese e l’incremento della domanda di imballaggi cellulosici hanno, quindi, quasi dimezzato l’export netto che nel 2021 è pari a 948 mila tonnellate (-41% rispetto al 2020). Ciò dimostra un’economia verde sempre più circolare anche sulle distanze. A fronte di 5,2 milioni di tonnellate di imballaggi immesse al consumo (11,1 % sul 2020) , circa 4,5 milioni sono state avviate al riciclo, 334 mila tonnellate sono state recuperate come energia.

Un fattore che non può essere tralasciato è il valore della carta recuperata. Dopo oltre 2 anni (dal 2018 al I semestre 2020) di quotazioni a livello minimo, la domanda di materia prima interna ed estera ha portato ad una forte e repentina risalita dei prezzi, iniziata negli ultimi mesi del 2020 e che prosegue ancora nella prima parte dell’anno in corso. I valori registrati dalla Camera di Commercio di Milano si pongono ai massimi storici, anche oltre ai picchi risalenti ad oltre 10 anni addietro (metà del 2011).

In conclusione

In definitiva l’andamento è positivo, ma c’è ancora ampio margine di miglioramento

Il trend di crescita nazionale deve svilupparsi su un doppio binario: più quantità, ma anche più qualità. Se, infatti, la raccolta del cartone presso le attività commerciali si conferma su standard di eccellenza (frazioni estranee = 0,79%), sul versante “famiglie” in media circa il 50% delle quantità gestite da Comieco necessita di una lavorazione industriale per il raggiungimento di livelli soddisfacenti, percentuale che al Sud arriva al 75%. Assicurare la migliore qualità già in fase di raccolta diventa quindi essenziale per migliorare l’efficienza e l’economicità lungo tutta la filiera del riciclo.

L’impegno, di ogni singolo impianto, come la nostra Ricicla Centro Italia ha fatto sì che tutto questo possa realizzarsi.

MUD 2022

MUD 2022: cosa cambia dal 21 Maggio

Il MUD 2022, approvato con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, va presentato tramite via telematica o via PEC entro il 21 maggio 2022. Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente. Il MUD si articola in sei Comunicazioni, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70,  che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello.

1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Chi deve presentare il MUD

L’art. 189, commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006, indica i soggetti, che restano invariati rispetto a quanto previsto per gli anni precedenti, obbligati alla presentazione del MUD:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Le principali novità nel 2022

Se le modalità e le sanzioni per la mancata o inesatta trasmissione del MUD sono le stesse, ci sono alcune novità per quanto riguarda il modello e nuove informazioni da trasmettere:

  • Nuovo Modello allegato al D.P.C.M. 17 dicembre 2021 che sostituisce quello allegato al D.P.C.M. 23 dicembre 2020;
  • Inserimento nella Sezione Anagrafica di una nuova schedaRiciclaggio” da compilarsi da parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall’attività di recupero;
  • Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell’art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il “modulo RT-non Pub” (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;
  • La scheda “CG- costi di gestione” della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;
  • Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.

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Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, grazie ad un team di esperti offre il servizio di Assistenza Ambientale. L’assistenza da parte del nostro personale spazia su diverse attività, tra queste vi è la compilazione annuale della denuncia dei rifiuti prodotti e smaltiti. Contattaci per maggiori informazioni (clicca qui).

Progetti faro

Progetti faro di economia circolare

I progetti faro promuovono l’utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi quali: gli apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE, inclusi pannelli fotovoltaici e pale eoliche), l’industria della carta e del cartone, il tessile e le plastiche.

L’avvio dei progetti faro è stato dato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il D.M. del 6 agosto 2021 recante “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi”, stanziando 600 milioni di euro per sostenere il miglioramento della rete di raccolta dei rifiuti. In attuazione di tale normativa, il MITE ha emanato i primi decreti e bandi attuativi del PNRR, tra cui il D.M. 28 settembre 2021 n. 397 e i relativi Avvisi, che definiscono i criteri di selezione per i progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative “flagship” di economia circolare per le filiere citate precedentemente.

Nel suddetto piano vengono riportati i target europei che bisogna raggiungere:

  • 55% di riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  • 85% di riciclo nell’industria della carta e del cartone;
  • 65% per cento di riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclaggio meccanico, chimico, “Plastic Hubs”);
  • 100% recupero nel settore tessile tramite “Textile Hubs “.

I destinatari delle risorse sono:

a) le imprese che in via prevalente producono beni (o servizi) o si occupano di trasporto, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 443 del 1985;

b) le imprese che esercitano in via prevalente attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a).

Quattro linee d’intervento da 150 milioni per i progetti faro

L’attivazione delle 4 linee guida comprendono:

  1. Ammodernamento e ampliamento di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti Raee;
  2. Ammodernamento e ampliamento di nuovi impianti per la gestione di carta e cartone;
  3. Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, “Plastic Hubs“), compresi i rifiuti di plastica in mare (“Marine Litter”);
  4.  Finanziamento dell’infrastruttura della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post-consumo, in ottica sistemica “Textile Hubs”.

L’Italia e la transizione

Questa transizione rappresenta un’opportunità unica per l’Italia. Nel pianificare e realizzare la transizione, il governo intende assicurarsi che questa avvenga in modo equo e inclusivo, contribuisca a ridurre il divario Nord-Sud, e abbia adeguate politiche di formazione. Vuole valorizzare la filiera italiana nei settori dell’agricoltura e dell’alimentare e migliorare le conoscenze dei cittadini riguardo alle sfide e alle opportunità offerte dalla transizione. In particolare, il Piano vuole favorire la formazione, la divulgazione, e più in generale lo sviluppo di una cultura dell’ambiente che permei tutti i comportamenti della popolazione.

ambiente e animali

Tutela dell’ambiente e degli animali: la riforma della Costituzione

La tutela dell’ambiente e degli animali è stata inserita nella Costituzione italiana. Nella seduta dell’8 febbraio 2022 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge costituzionale A.C. 3156-B recante “Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”. La suddetta legge ha il fine di riconoscere, nell’ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione, il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.

Oggetto di modifica sono stati l’articolo 41 e l’articolo 9 della Costituzione.

Nell’articolo 41 si è intervenuto al secondo e al terzo comma in materia di esercizio dell’iniziativa economica. Sul secondo comma, si è stabilito che l’iniziativa economica privata non può essere svolta in danno alla salute e all’ambiente. Sul terzo comma, invece, si riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l’attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

All’articolo 9, invece viene aggiunto un nuovo comma che, nella versione attuale, fa menzione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico senza citare espressamente l’ambiente. Di seguito, il nuovo testo della disposizione:

  1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
  2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
  3. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

La legge costituzionale reca infine una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali. Tale legge si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Finalità della modifica

Questa modifica attribuisce alla Repubblica la tutela della biodiversità e degli ecosistemi. In tale ambito è trascritto un riferimento alle “future generazioni“, per la prima volta riportato nella Costituzione.

In breve, il motivo della riforma consiste nel considerare l’ambiente come un valore primario costituzionalmente protetto. La modifica è in linea anche con la normativa europea; si ricorda, infatti, che la Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), si occupa della tutela dell’ambiente all’art. 37, stabilendo che:

Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile“.

Anche il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) all’art. 191 definisce la politica comunitaria in ambito ambientale individuando gli obiettivi da raggiungere.

stop alla plastica

Stop alla plastica: parla il D.lgs. 196/21

Lo stop alla plastica è fissato per oggi, 14 gennaio 2021. Il decreto legislativo 196/21 applica direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, prende di mira tutti i prodotti realizzati in plastica monouso, i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.

Per “prodotto di plastica monouso“, come si legge nel documento, si intende quello

«realizzato interamente o parzialmente in plastica, a eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente»

mentre le plastiche oxo-degradabili sono le

«materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica».

Di fatto, il decreto restringe il consumo di quei materiali non in linea con la transizione energetica, quelli che causano l’inquinamento di microplastiche dei nostri mari e che ormai finiscono anche nei nostri cibi. Per ora sono salvi, invece, i prodotti in plastica lavabile e, dunque, riutilizzabili, che perdono del tutto la caratteristica di “usa e getta”.

L’obiettivo è di vedere risultati quantificabili entro il 2026 rispetto al 2022. Poi, nel 2027, la direttiva e il suo funzionamento saranno rivisti sulla base dei risultati raggiunti. In quella occasione verrà riconsiderata anche la plastica biodegradabile, attualmente inclusa nella direttiva senza differenziazione.

Quali sono i prodotti vietati?

Come si era già anticipato non siamo di fronte ad un bando totale ma ad una progressiva riduzione dell’uso per ragioni ambientali. I prodotti che dal 14 gennaio sono vietati sono quelli per i quali esiste già un’alternativa sul mercato, quali:

  • palloncini e bastoni per palloncini;
  • contenitori per bevande con capacità fino a tre litri, compresi tappi e coperchi;
  • tazze e contenitori per bevande in polistirolo espanso;
  • bottiglie per bevande con capacità fino a tre litri;
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); 
  • piatti, cannucce e borse di plastica.

Il divieto, invece, non riguarda i prodotti biodegradabili e compostabili, composti da materia prima rinnovabile uguale o superiore al 40%. La percentuale salirà al 60% a partire dal primo gennaio 2024.

Il credito d’imposta

Per incentivare i prodotti alternativi ai Sup (Single Use Plastics), alle imprese che utilizzano piatti e tazze riutilizzabili realizzabile in materiale biodegradabile o compostabile, viene riconosciuto un credito d’imposta di tre milioni di euro l’anno, dal 2022 al 2024.