La nozione di End of Waste nasce in ambito comunitario con la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, direttiva quadro in materia di rifiuti.
Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfi tutti criteri specifici stabiliti dall’art. 6 della direttiva quadro, come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, di seguito riportate:
- “La sostanza o l’oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;
- Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- La sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- L’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Soddisfatte contestualmente tutte le condizioni, il rifiuto risultante dal processo di recupero non è più tale in quanto è oggettivamente divenuto un prodotto.”
Nel recepire la direttiva 2008/98, nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 184-ter, “Cessazione della qualifica di rifiuto”. Il quale oltre a riportare i punti della direttiva sopra citati, dispone al comma 2 che: “L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.”
In conclusione “la sottoposizione del rifiuto ad un’operazione di recupero affinché possa cessare di essere tale, deve essere intesa quale operazione il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero rimasti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia generale” (Cass. Pen. N. 19211 del 21 aprile 2017).
Normative in materia di end of waste
Negli ultimi due anni sono intervenuti tre significativi interventi legislativi alla materia dell’End of Waste:
- Il DL Sblocca Cantieri (DL 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55) che aveva riformato il precedente testo normativo riguardo l’applicazione delle disposizioni normative a cui riferirsi, in attesa dell’emanazione di decreti ministeriali da parte del Ministero dell’Ambiente per la definizione dei criteri da adottarsi per determinare quando un rifiuto poteva cessare dall’essere considerato tale ed acquisire la qualifica di “end of waste”. Inoltre, era sottolineata la possibilità di includere se necessario valori limite per le sostanze inquinanti e tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto.
- Il DL Crisi aziendali (DL 101/2019 convertito all’art. 14-bis), in cui:
- viene sostituito il criterio della “destinazione” con quello del comune utilizzo per scopi specifici;
- vengono definiti i criteri di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti;
- vengono definiti i criteri di valutazione delle imprese in possesso di certificazione ambientale;
- si definiscono i criteri per la ricerca e la sperimentazione;
- ed infine si delinea l’autorizzazione integrata ambientale – AIA.
- Il DL Semplificazioni (DL 77/2021) o Decreto Semplificazioni torna in modifica della disciplina dell’End of Waste, sulla cessazione della qualifica di rifiuto apportando una nuova modifica all’art. 184 ter, di seguito elencate:
- comma 3: in cui si delinea l’obbligatorio e vincolante parere dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente al rilascio dell’autorizzazione al recupero dei rifiuti;
- comma 3-ter: soppressi il secondo e terzo periodo che riguardavano i riferimenti al procedimento di controllo;
- commi 3-quater e 3-quinquies abrogati. Quest’ultimi riguardavano lo snellimento della procedura per le autorità competenti.