Il MUD 2023, approvato con il D.P.C.M. del 3 febbraio 2023 «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023» e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 del 10/03/2023, dovrà essere presentato entro l’8 luglio 2023 (i 60 giorni concessi per la ritardata presentazione scadono il 6 settembre 2023).
Quali sono le novità del MUD 2023?
Le modifiche apportate nel MUD 2023, come si evince da EcoCamere, sono riassumibili in quattro punti:
- La sezione anagrafica, Scheda RIC – riciclaggio, è stata integrata con l’inserimento dei codici: 150106 – vetro (01), 150105 e 150106 – plastica (02), 150105 e 150106 – carta e cartone (04), 150106 – metalli (06);
- Nella comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è stata inserita nel modulo RT-RAEE una casella che il gestore di un impianto di trattamento RAEE dovrà barrare nel caso in cui riceva il rifiuto da un distributore. Il campo origine del rifiuto presenta tre opzioni: privati, distributori e imprese.
- Nella comunicazione imballaggi, sezione consorzi, le integrazioni riguardano: scheda STIP tipologie (riquadro plastica) è stata aggiunta una voce specifica per le bottiglie in pet; scheda CONS è stata prevista per il codice 150102 l’indicazione se si tratta di bottiglie in pet;
- Nella comunicazione rifiuti urbani sono state inserite una precisazione e alcune integrazioni. Nelle nuove istruzioni viene chiarito che i Comuni devono considerare il dato della raccolta dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico all’interno del loro dato di raccolta. Inoltre, nella sezione Raccolta Differenziata sono state inserite: alla voce 200108, una riga per identificare la provenienza da utenze domestiche; una nuova sezione relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (norma introdotta dall’articolo 8, comma 7 del decreto legislativo n.197/2021). La scheda CG invece è stata aggiornata in base a quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e dalla Determina ARERA N.2 DRIF/2021. Infine, viene specificato che, nel caso la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.
Chi deve provvedere alla denuncia dei rifiuti?
Devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dai Comuni e quelli smaltiti, avviati al recupero, trasportati o intermediati nel corso dell’anno precedente. In linea generale il dichiarativo è obbligatorio per:
- I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con un numero di dipendenti superiore a 10 che producono: rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali (art. 184 comma 3 lett. c); rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d); rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie – art. 184 comma 3 lett. g (come modificato dal D.Lgs.116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).
- Le imprese ed enti che svolgono attività di recupero e smaltimento rifiuti;
- I soggetti che esercitano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi;
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Come specificato nell’articolo relativo alle scadenze dello scorso anno, il MUD si articola in sei Comunicazioni, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, che identificano le tipologie di rifiuti per cui è necessario presentare il modello:
1. Comunicazione rifiuti composta da sezione rifiuti e dalla sezione intermediazione;
2. Comunicazione veicoli fuori uso;
3. Comunicazione imballaggi, composta dalla sezione consorzi e dalla sezione gestori rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
6. Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione.
Ci sono sanzioni per la mancata o ritardata presentazione della dichiarazione MUD?
L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che:
“1. I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
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