Rentri Gruppo Porcarelli

RENTRI: il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis sopracitato, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed entrato in vigore il 15 giugno 2023 disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti. Tale regolamento definisce i modelli ed i format relativi sia al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti sia al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi.

L’adozione di un sistema di tracciabilità, prevista dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Si rimanda al sito ufficiale www.rentri.gov.it dove è possibile trovare le prime informazioni utili relativamente all’avvio del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Calendario per l’iscrizione al RENTRI

Il regolamento entrato in vigore in data 15 giugno 2023 prevede l’iscrizione al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, secondo il seguente calendario:

Dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025Dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025Dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026
– Impianti di trattamento rifiuti;
– Trasportatori di rifiuti;
– Commercianti/intermediari di rifiuti;
– Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
– Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti);
– Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti);
– Delegati (ad es. associazioni imprenditoriali).
– Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti);
– Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).
– Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti);
– Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti.
Fonte: RENTRI_MODULO_I.pdf

I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI.

Cosa cambia?

A partire dal 13 febbraio 2025 cambieranno per tutte le aziende i modelli di formulario di identificazione rifiuti (FIR) e del registro cronologico di carico e scarico; di conseguenza gli attuali modelli non saranno più utilizzabili.

Per i soggetti iscritti al RENTRI diventerà obbligatoria la tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico (a partire dal 13 febbraio 2025) e dei formulari di identificazione rifiuto (dal 13 febbraio 2026) con le seguenti tempistiche:

CategoriaIscrizione al RENTRITenuta registri in formato digitaleEmissione FIR in formato digitale
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >50 dipendenti e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali*dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025dal 13/02/2025dal 13/02/2026
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non pericolosi >10 dipendenti*dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendentidal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026dalla data di iscrizione al RENTRIdal 13/02/2026
*rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

Vidimazione del nuovo modello di registro carico e scarico rifiuti in formato digitale

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025.

Vidimazione del nuovo modello di registro carico e scarico rifiuti in formato cartaceo

Dal 4 novembre gli operatori possono stampare, dall’area pubblica del sito RENTRI (www.rentri.gov.it), il format del registro di carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di Commercio per la vidimazione, così come previsto dall’art. 4 del Decreto Ministeriale 4 aprile 2023 n.59. Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.

I nuovi modelli possono essere vidimati a partire dalla stessa data ma potranno essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025.

Questa funzione interessa quegli operatori che, dal 13 febbraio 2025 sino all’iscrizione, dovranno tenere il registro di carico e scarico con i nuovi modelli in formato cartaceo. Rientrano in questa situazione:

  • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
    Rientra in questa fattispecie sia l’ente che l’impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Non è invece di interesse per gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) che terranno da subito il registro in modalità digitale.

I soggetti produttori che avessero la necessità di vidimare un registro cartaceo (nuovo modello) entro la data del 13 febbraio 2025 possono inviare una richiesta compilando il nostro modulo contatti (cliccando qui) per incaricare la nostra Azienda ad espletare tale servizio.

Come informarsi adeguatamente sul RENTRI

Sul portale è già possibile lavorare in ambiente “DEMO” (www.rentri.gov.it/demo) per testare le funzionalità del nuovo sistema. Riportiamo di seguito i link delle slide ufficiali del Ministero dove sono riassunti gli obblighi per i produttori di rifiuti, le scadenze per la registrazione e le funzionalità del nuovo sistema:

  • Rentri e modalità operative (Modulo 1): clicca qui
  • Le applicazioni Rentri per l’iscrizione, l’emissione dei FIR cartacei e l’utilizzo dei servizi di supporto (Modulo 2): clicca qui
  • Soggetti obbligati e procedura per l’iscrizione al Rentri: clicca qui
  • FIR e Registri di carico e scarico, nuove regole per la compilazione e tenuta e utilizzo dei servizi di supporto: clicca qui

Per ogni dubbio suggeriamo di consultare la sezione “Supporto” del portale (www.rentri.gov.it/supporto) e scaricare la normativa di riferimento (www.rentri.gov.it/normative). Inoltre, è possibile scaricare il “Vademecum digitale per imprese e associazioni – Una guida agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati in previsione dell’entrata in vigore del RENTRI” disponibile sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Hai bisogno di assistenza per il RENTRI?

Logistica Ambientale, società di servizi del Gruppo Porcarelli, è a vostra disposizione per supportare l’adeguamento normativo. Per maggiori informazioni:

RENTRI

RENTRI: le scadenze per l’iscrizione

Il RENTRI, Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

In particolare, il RENTRI consente di:

  • mettere a disposizione della pubblica amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti, a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale;
  • sostenere le autorità di controllo nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti, facilitando le modalità di verifica basate su documenti digitali;
  • assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
  • ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo;
  • gestire in modalità digitale milioni di documenti cartacei.

Decreto 4 aprile 2023, n. 59: il regolamento che disciplina il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI

In attuazione di quanto disposto dall’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, il regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2023, n. 59 disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI. In particolare, vengono definiti:

  • i modelli ed i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione dei rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
  • le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
  • il funzionamento del RENTRI ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
  • le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
  • le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;
  • le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  • le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
  • le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Tabella scadenze

Di seguito riportiamo la tabella delle scadenze del RENTRI illustrata nel primo decreto direttoriale – il n. 97 del 22 settembre 2023 

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI
L’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:Data (art. 13, comma 1)
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal venticinquesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli
Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)Data (art.9, comma 1)
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a)a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale
Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitaleData per la tenuta in formato
digitale del registro di carico e scarico
(art. 4, comma 3, lettera b)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale
Scadenza per l’emissione del FIR in formato digitaleData per l’emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale
(art. 7, comma 8)
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera c)a decorrere dal 13 febbraio 2026

I nuovi modelli di registro di carico e scarico e di FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.